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11-02-2024

Newsletter n.02 del 11 febbraio 2024

Sintesi: "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” ai sensi dell’art. 1, commi 868-869, legge 30 dicembre 2021, n. 234. – Impianti macchinari ed attrezzature."
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. del 4 luglio 2022.
Nello specifico:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).
Interventi ammissibili
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 6, comma 1, del D.M. del 4 luglio 2022.
Misura dell’agevolazione
E’ concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto capitale non superiore:
a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.
Decorrenza
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024.
Sintesi: "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” ai sensi dell’art. 1, commi 868-869, legge 30 dicembre 2021, n. 234. – Giovani diplomati."
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. del 4 luglio 2022.
Nello specifico:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).
Interventi ammissibili
Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, come previsto all’art. 6 del D.M. 21 ottobre 2022.
I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni dalla
data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;
b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.
Misura dell’agevolazione
E’ concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto capitale non superiore:
a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.
Decorrenza
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024.

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