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14-03-2025
Newsletter n.03 del 14 marzo 2025
Sintesi “ZES Unica 2025”.
Beneficiari
L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Interventi ammissibili
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Misura dell’agevolazione
Credito di Imposta commisurato all’investimento pari al:
30% grandi imprese
40% medie imprese
50% piccole e micro imprese
Decorrenza
Le domande di contributo possono essere presentate dal 31/03/2025 al 30/05/2025.
Sintesi “ZES Unica Agricoltura 2025”.
Beneficiari
E’ stato istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e pmi attive nella pesca e nell’acquacoltura che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Interventi ammissibili
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro.
Misura dell’agevolazione
Credito di Imposta commisurato all’investimento a partire dal 65%.
Decorrenza
Le domande di contributo possono essere presentate dal 31/03/2025 al 30/05/2025.
Sintesi “Fondo Transizione Industriale”.
Beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale.
Interventi ammissibili
Il Fondo finanzia progetti che hanno almeno uno dei seguenti obiettivi:
- maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa - nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38 bis del GBER - o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER
- uso efficiente delle risorse - attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER - o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER
Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.
Misura dell’agevolazione
Miglioramento efficienza energetica
Per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 GBER) sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se queste spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario in assenza dell'aiuto.
Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027).
Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 bis del Regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C. L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15% se l’investimento determina un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente l’investimento.
Se viene richiesta l’applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto per il 30% dei costi agevolabili.
Impianti da autoproduzione
Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione di energia sono concesse agevolazioni pari al:
45%per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
30%per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
Uso efficiente delle risorse
Per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027).
Cambiamento del processo produttivo
Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell’intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.
Decorrenza
La domanda per il nuovo sportello può essere dalle 12.00 del 5 febbraio 2025 alle 12.00 dell’8 aprile 2025.
Sintesi “Contratti di investimento (CI) Regione Autonoma della Sardegna”.
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le Grandi, che possono presentare la propria proposta in forma singola o in associazione con MPMI
Tutti i settori con le eccezioni di quelli esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e di quelli inseriti nell’elenco delle attività escluse dagli avvisi per la ricezione di manifestazioni di interesse, nei limiti dettati dalle fonti finanziarie interessate e dai Regolamenti comunitari.
Interventi ammissibili
Minimo € 3.000.000 - Massimo € 25.000.000
Per le Proposte di Investimento da realizzare a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 e per le Proposte di Investimento relative a specifici programmi finanziati con risorse dedicate l'importo è compreso tra € 1.500.000 e € 25.000.000
a. suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile, nel caso in cui si venga finanziato solo con il Fondo Competitività tale limite può essere incrementato;
b. opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile, nel caso in cui sia finanziato solo con il Fondo Competitività tale limite può essere incrementato;
c. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
d. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile
Misura dell’agevolazione
1.Sovvenzione a fondo perduto nella misura del:
30% grandi imprese
40% medie imprese
50% piccole e micro imprese
2.Finanziamento a condizioni di mercato a valere sullo strumento finanziario (es. Fondo Competitività), in combinazione o in alternativa alla sovvenzione. L’intervento tramite lo strumento finanziario è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.
Decorrenza
In fase di apertura.
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Lo Studio del Dott. Giacomo Marchiori si occupa di Consulenza strategica e business planning, Controllo di gestione, Finanza agevolata, Ristrutturazione finanziaria, Assistenza amministrativa e fiscale, Consulenza societaria, Consulenza organizzativa, del lavoro e ricerca del personale.
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